Accordo
Art. 15
199 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali.
La Commissione provvede per conto della Comunità all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali o trasferimenti; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'.
2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.
3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
Storico versioni
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