Accordo
Art. 17
In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Ai fini dell'applicazione dell' della Convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilità generale della Commissione, con la partecipazione della Banca.
2. Prima dell'inizio delle missioni di programmazione e in base alle informazioni fornite dalla Commissione conformemente all', il contesto generale delle missioni di cui sopra è determinato, eventualmente per gruppi di paesi, durante uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca.
3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca è trasmesso agli Stati membri un progetto di programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP.
Tali progetti di programmi formano oggetto di uno scambio di opinioni per parere con i rappresentanti degli Stati membri.
4. In seguito allo scambio di opinioni con i rappresentanti degli Stati ACP, previsto all', paragrafo 3, della Convenzione, tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca può aver luogo una nuova discussione per trarne gli orientamenti necessari.
5. Durante l'attuazione dei programmi indicativi di aiuto previsti all', paragrafi 2 e 3 della Convenzione, ha luogo periodicamente uno scambio di opinioni fra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. In tale occasione gli Stati membri, tenendo conto dei progetti il cui finanziamento è stato già deciso e di quelli che devono ancora essere istruiti, valutano le modifiche che i paesi beneficiari interessati propongono di apportare ai programmi indicativi di aiuto comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-17