Convenzione›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 27 feb 1976
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1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunità, dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonché delle difficoltà particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo :
a. Prodotti dell'arachide
aa) arachidi in guscio o decorticate
ab) olio di arachidi
ac) panetti di arachidi
b. Prodotti del cacao
ba) cacao in grani
bb) pasta di cacao
bc) burro di cacao
c. Prodotti del caffè
ca) caffè verde o torrefatto
cb) estratti o essenze di caffè
d. Prodotti del cotone
da) cotone in massa
db) linter di cotone
e. Prodotti del cocco
ea) noce di cocco
eb) copra
ec) olio di cocco
ed) panetti di noce di cocco
f. Prodotti della palma e dei palmisti
fa) olio di palma
fb) olio di palmisti
fc) panetti di palmisti
fd) noci di palmisti
g. Cuoio e pelli
ga) pelli grezze
gb) cuoio e pelli di bovini
gc) pelli ovine
gd) pelli caprine
h. Prodotti del legno
ha) legno rozzo
hb) legno semplicemente squadrato
hc) legno semplicemente segato per il lungo
i. Banane fresche
k. Tè
l. Sisal grezzo
m. Minerali di ferro
minerali di ferro e piriti di ferro arrostite.
Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob.
Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra
a) immessi al consumo nella Comunità o
b) soggetti nella Comunità al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione.
2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale è del 5 per cento per il sisal.
Questa percentuale è del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'.
3. Se però, non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o più prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o più Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri può decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l', paragrafo 1.
4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione.
5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-17