ConvenzioneTitolo II

Art. 17

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunità, dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonché delle difficoltà particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo : a. Prodotti dell'arachide aa) arachidi in guscio o decorticate ab) olio di arachidi ac) panetti di arachidi b. Prodotti del cacao ba) cacao in grani bb) pasta di cacao bc) burro di cacao c. Prodotti del caffè ca) caffè verde o torrefatto cb) estratti o essenze di caffè d. Prodotti del cotone da) cotone in massa db) linter di cotone e. Prodotti del cocco ea) noce di cocco eb) copra ec) olio di cocco ed) panetti di noce di cocco f. Prodotti della palma e dei palmisti fa) olio di palma fb) olio di palmisti fc) panetti di palmisti fd) noci di palmisti g. Cuoio e pelli ga) pelli grezze gb) cuoio e pelli di bovini gc) pelli ovine gd) pelli caprine h. Prodotti del legno ha) legno rozzo hb) legno semplicemente squadrato hc) legno semplicemente segato per il lungo i. Banane fresche k. Tè l. Sisal grezzo m. Minerali di ferro minerali di ferro e piriti di ferro arrostite. Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob. Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra a) immessi al consumo nella Comunità o b) soggetti nella Comunità al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione. 2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale è del 5 per cento per il sisal. Questa percentuale è del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'. 3. Se però, non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o più prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o più Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri può decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l', paragrafo 1. 4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione. 5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo