ConvenzioneTitolo II

Art. 24

In vigore dal 27 feb 1976
. Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari ci cui all', paragrafi 1 e 2 e all', paragrafo 2, sono: - Alto Volta - Bahamas - Barbados - Botswana - Burundi - Repubblica Centrafricana - Ciad - Dahomey - Etiopia - Figi - Gambia - Grenada - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Equatoriale - Giamaica - Lesotho - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Maurizio - Niger - Ruanda - Samoa occidentale - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Trinidad e Tobago - Uganda - Zambia
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo