Convenzione›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto.
Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d'esportazione nel quadriennio che precede ogni anno d'applicazione.
2. Uno Stato ACP ha il diritto di chiedere un trasferimento finanziario se, in base ai risultati d'un anno civile, i suoi effettivi proventi d'esportazione, quali sono previsti dall', sono, per ciascuno dei prodotti individualmente preso, inferiori di almeno 7,5 per cento al livello di riferimento. Questa percentuale è del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'.
3. La richiesta dello Stato ACP interessato è fatta alla Commissione, che l'esamina entro i limiti del volume delle risorse disponibili.
La differenza tra il livello di riferimento, e i proventi effettivi costituisce la base del trasferimento.
4. Nondimeno,
a) qualora l'esame della richiesta al quale la Commissione procede in collegamento con lo Stato ACP interessato faccia apparire che la diminuzione dei proventi dell'esportazione di detti prodotti nella Comunità è la conseguenza di una politica commerciale dello Stato ACP particolarmente sfavorevole alle esportazioni nella Comunità, la richiesta non può essere accettata;
b) qualora l'esame dell'evoluzione delle esportazioni globali nello Stato ACP richiedente metta in luce notevoli cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se e in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.
5. Salvo il caso di cui al paragrafo 4 lettera a), la Commissione redige, in collegamento con lo Stato ACP richiedente, un progetto di decisione di trasferimento.
6. Vengono prese le disposizioni per assicurare un trasferimento rapido, in particolare mediante anticipi in linea di massima semestrali.
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