Convenzione›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 27 feb 1976
.
L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa annualmente la Commissione sull'uso al quale ha destinato le risorse trasferite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-20