ConvenzioneTitolo II

Art. 23

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, è istituita tra la Comunità e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalità di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri. 2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo