Art. 23
ConvenzioneTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, è istituita tra la Comunità e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalità di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri. 2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.
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