ConvenzioneTitolo II

Art. 21

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono, nei cinque anni successivi all'attribuzione di ciascun trasferimento, alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema. 3. Ciascuno Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si costata che l'evoluzione dei suoi proventi d'esportazione lo consente. A questo scopo la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto, alle condizioni di cui all', paragrafo 1, se - il valore unitario delle esportazioni è superiore al valore unitario di riferimento, - il quantitativo effettivamente esportato nella Comunità è almeno eguale al quantitativo di riferimento. Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte, lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema, nei limiti dei trasferimenti di cui ha beneficiate, un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo. 4. Se, alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2, le risorse non sono totalmente ricostituite, il Consiglio dei ministri, che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento esterno degli Stati ACP interessati, può decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all', paragrafo 2.
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Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo