ConvenzioneTitolo IV

Art. 48

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilità offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica. 2. I seguenti Stati ACP possono beneficiare, secondo le rispettive necessità, delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo: - Alto Volta - Botswana - Burundi - Ciad - Repubblica Centrafricana - Dahomey - Etiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Lesotho - Malawi - Mali - Mauritania - Niger - Ruanda - Samoa occidental - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Uganda 3. L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se - uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente Convenzione; - la situazione economica di uno degli Stati ACP cambia in modo radicale e durevole, cosicché renda l'applicazione di misure speciali necessaria o non più giustificata.
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