Convenzione›Titolo IV
Art. 48
In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilità offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica.
2. I seguenti Stati ACP possono beneficiare, secondo le rispettive necessità, delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo:
- Alto Volta
- Botswana
- Burundi
- Ciad
- Repubblica Centrafricana
- Dahomey
- Etiopia
- Gambia
- Guinea
- Guinea Bissau
- Lesotho
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Ruanda
- Samoa occidental
- Somalia
- Sudan
- Swaziland
- Tanzania
- Togo
- Tonga
- Uganda
3. L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 può essere
modificato con decisione del Consiglio dei ministri se
- uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente Convenzione;
- la situazione economica di uno degli Stati ACP cambia in modo radicale e durevole, cosicché renda l'applicazione di misure speciali necessaria o non più giustificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-48