ConvenzioneTitolo IV

Art. 46

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare: - investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale; - azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola; - azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico; - azioni d'informazione e di promozione industriale; - azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite; - azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali; - microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale; 2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese concernenti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-46

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Art. 46 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo