Convenzione›Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare:
- investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale;
- azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola;
- azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico;
- azioni d'informazione e di promozione industriale;
- azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite;
- azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali;
- microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale;
2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese concernenti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento.
3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.
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