Art. 46
ConvenzioneTitolo IV

Art. 46

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare: - investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale; - azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola; - azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico; - azioni d'informazione e di promozione industriale; - azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite; - azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali; - microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale; 2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese concernenti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.
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