Convenzione›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di realizzazione degli obiettivi citati all' e i problemi generali risultanti dall'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
Esso stabilisce, in base a informazioni assunte dalla Comunità e dagli Stati ACP, il consuntivo globale delle azioni intraprese in questo quadro dalla Comunità e da detti Stati. Questo consuntivo considera anche la cooperazione regionale e le misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati.
Per quanto riguarda la Comunità, la Commissione presenta al Consiglio dei ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità. All'elaborazione della relazione collabora, per le parti di essa che la riguardano, la Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "la Banca". Detta relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'attuazione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario.
Da parte loro gli Stati ACP comunicano al Consiglio dei ministri qualsiasi osservazione, informazione e proposta sui problemi pertinenti all'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica nei loro rispettivi territori, nonché sui problemi generali di tale cooperazione.
I lavori relativi al consuntivo annuale della cooperazione finanziaria e tecnica sono preparati dagli esperti della Comunità e degli Stati ACP responsabili dell'attuazione di tale cooperazione.
2. In base alle informazioni fornite dalla Comunità e dagli Stati ACP e all'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e formula risoluzioni sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
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