Convenzione›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica è di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP. Suo oggetto è la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati.
2. Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni, nel miglioramento della situazione economica dello Stato, delle amministrazioni locali e delle imprese, nonché nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri.
3. La cooperazione è complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP.
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