Convenzione›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il più chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti Stati adotta altresì le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunità e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP ospitante.
2. Dal canto loro, la Comunità e gli Stati membri cercano di adottare misure atto a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.
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