ConvenzioneTitolo III

Art. 38

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il più chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti Stati adotta altresì le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunità e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP ospitante. 2. Dal canto loro, la Comunità e gli Stati membri cercano di adottare misure atto a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo