ConvenzioneTitolo IV

Art. 42

In vigore dal 27 feb 1976
. Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunità ammonta a 3.390 milioni di unità di conto. Questo importo comprende: 1. 3.000 milioni di unità di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il Fondo", così ripartiti: a) 2.625 milioni di unità di conto per gli scopi di cui all', di cui: - 2.100 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni, - 430 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali, - 95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio; b) fino a 375 milioni di unità di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; 2. Fino a 390 milioni di unità di conto per i fini di cui all', sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall' del Protocollo n. 2. L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).
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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo