Convenzione›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 27 feb 1976
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Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunità ammonta a 3.390 milioni di unità di conto.
Questo importo comprende:
1. 3.000 milioni di unità di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il Fondo", così ripartiti:
a) 2.625 milioni di unità di conto per gli scopi di cui all', di cui:
- 2.100 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni,
- 430 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali,
- 95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;
b) fino a 375 milioni di unità di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
2. Fino a 390 milioni di unità di conto per i fini di cui all', sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall' del Protocollo n. 2.
L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).
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