Convenzione›Titolo III
Art. 39
In vigore dal 27 feb 1976
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Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o più Stati membri della Comunità per lo sviluppo di risorse agricole, minerali, energetiche, ed altre risorse specifiche degli Stati ACP, purchè detti accomodamenti siano compatibili con la presente Convenzione. Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all'applicazione del presente titolo.
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