Convenzione›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 27 feb 1976
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È istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti:
a) raccogliere e diffondere nella Comunità e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale;
b) fare effettuare, a richiesta della Comunità e degli Stati ACP, studi sulle possibilità e potenzialità di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessità di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito;
c) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunità e degli Stati ACP;
d) fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale;
e) aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilità di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunità e negli Stati ACP nonché fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso.
Lo statuto e le modalità di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-36