ConvenzioneTitolo III

Art. 34

In vigore dal 27 feb 1976
. Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunità sia sugli altri mercati esteri. Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunità e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo