Convenzione›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 27 feb 1976
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Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunità sia sugli altri mercati esteri.
Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunità e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-34