Convenzione›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 27 feb 1976
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Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell'accedere alla tecnologia e nell'adeguarla, la Comunità è disposta in particolare a quanto segue:
a) tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia più adeguata alle loro esigenze;
b) facilitare i contatti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate;
c) facilitare l'acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprietà industriali, per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;
d) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP, con particolare riguardo all'adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-31