ConvenzioneTitolo III

Art. 33

In vigore dal 27 feb 1976
. Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed intensificare lo scambio regolare delle informazioni ed i necessari contatti tra la Comunità e gli Stati ACP in campo industriale. Scopo di tali azioni può essere in particolare: a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione dell'industria e del commercio nella Comunità e sulle condizioni e possibilità di sviluppo industriale negli Stati ACP; b) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP; c) eseguire studi e perizie per determinare le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) contribuire mediante opportune azioni di cooperazione tecnica alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo