Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 27 feb 1976
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A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunità contribuisce all'organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP, a tutti i livelli, in industrie e istituzioni all'interno della Comunità.
Inoltre la Comunità contribuisce all'organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP.
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