Art. 30
ConvenzioneTitolo III

Art. 30

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In vigore dal 27 feb 1976
. A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunità contribuisce all'organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP, a tutti i livelli, in industrie e istituzioni all'interno della Comunità. Inoltre la Comunità contribuisce all'organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP.
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