Convenzione›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibili e secondo il livello di sviluppo e la situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene conto inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili.
La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi è fatta solo in un'opportuna fase del loro esame.
2. Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché del suo prevedibile impatto economico e sociale.
In particolare, i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio.
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