Convenzione›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o tramite esso.
2. Quando tali finanziamenti sono concessi tramite lo Stato ACP interessato le condizioni e la procedura della trasmissione dei mezzi finanziari al mutuatario finale tramite il destinatario intermedio sono stabilite di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato in un accordo di finanziamento intermedio.
3. Qualsiasi beneficio spettante al beneficiario intermedio, sia che riceva una sovvenzione sia che riceva un prestito con tasso di interesse o termine di rimborso più favorevole del mutuo finale, deve essere da lui utilizzato ai fini e alle condizioni previsti dall'accordo di finanziamento intermedio.
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