Convenzione›Titolo IV
Art. 50
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Comunità e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunità. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalità di cui agli -57.
2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, è possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli -58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.
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