ConvenzioneTitolo IV

Art. 50

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Comunità e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunità. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalità di cui agli -57. 2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, è possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli -58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-50

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Art. 50 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo