Convenzione›Titolo IV
Art. 55
In vigore dal 27 feb 1976
.
Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunità.
Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-55