Art. 55
ConvenzioneTitolo IV

Art. 55

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In vigore dal 27 feb 1976
. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunità. Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica.
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