Convenzione›Titolo IV
Art. 59
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà causate da calamità naturali o da circostanze straordinarie comparabili.
2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 è costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo.
3. La dotazione speciale è inizialmente fissata a 50 milioni di unità di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale.
L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non può superare 150 milioni di unità di conto.
Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunità e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1.
4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso.
5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a, finanziare i mezzi più adatti a porre rimedio alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonché in versamenti di denaro.
6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II.
7. Le modalità da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verrà stabilita tenendo conto dell'.
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