Convenzione›Titolo IV
Art. 54
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunità, vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunità e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati.
I competenti servizi della Comunità inviano contemporaneamente alla Comunità e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento.
2. Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o più Stati ACP in à dell' sono portati a conoscenza dell'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunità.
3. Se l'organo della Comunità incaricato di esprimere un parere sui progetti, non emette un parere favorevole su uno di essi, i competenti servizi della Comunità consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e, in particolare, sull'opportunità di ripresentare al competente organo della Comunità il dossier, eventualmente modificato.
Prima che tale organo renda il parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto.
Se il parere definitivo di tale organo non è favorevole, i competenti servizi della Comunità procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunità o se debba invece essere ritirato o modificato.
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