Convenzione›Titolo IV
Art. 51
In vigore dal 27 feb 1976
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1. L'aiuto della Comunità, che è complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicché i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunità concordano con gli obiettivi e le priorità stabiliti da detti Stati.
2. L'aiuto comunitario è programmato con ogni Stato beneficiario, all'inizio del periodo di validità della presente Convenzione, in modo da consentirgli di farsi la più chiara idea possibile dell'aiuto che può aspettarsi in tale periodo, in particolare del suo importo e delle sue modalità, e degli scopi specifici ai quali tale aiuto può servire.
Il programma è stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP, proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorità.
I progetti o i programmi che già sono stati individuati a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio.
3. Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP è stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunità e dello Stato ACP interessato. Esso è quindi oggetto, sempre all'inizio del periodo di validità della presente Convenzione, di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunità e dello Stato ACP interessato.
Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorità.
4. I programmi d'aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorità iniziali. Ciascun programma può per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validità della presente Convenzione, ogniqualvolta la necessità lo richieda.
5. Detti programmi non riguardano nè gli aiuti eccezionali di cui all' nè le misure di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II.
Storico versioni
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