Convenzione›Titolo IV
Art. 53
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Comunità esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari.
Vengono sistematicamente passati in rassegna i vari aspetti di questi progetti o programmi: aspetti tecnici, sociali, economici commerciali, finanziari, organizzativi e di gestione.
2. Scopo dell'esame è:
a) accertare che i progetti o programmi derivano da piani o programmi di sviluppo economico e sociale degli Stati ACP;
b) vagliare dal punto di vista economico, per quanto possibile, l'efficacia di ciascun progetto o programma, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e le risorse che vi devono essere investite. In ciascun progetto gli effetti sperati concretano alcuni obiettivi di sviluppo specifici dello Stato o degli Stati ACP interessati.
Su queste basi, l'esame permette di accertare, nei limiti del possibile, che le azioni prescelte costituiscono il metodo più efficace e più proficuo per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto delle varie limitazioni proprie di ciascuno Stato ACP;
c) accertare che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l'attuabilità dei progetti e dei programmi, ossia:
- verificare che i progetti concepiti possono portare ai risultati ricercati e che i mezzi da impiegare sono adeguati alle condizioni e alle risorse dello Stato ACP o della regione interessati;
- accertare la disponibilità effettiva del personale e degli altri mezzi, in particolare di quelli finanziari, necessari al funzionamento e alla manutenzione delle varie realizzazioni e alla copertura delle spese accessorie del progetto.
A tal proposito si esamina con particolare attenzione la possibilità di affidare la gestione del progetto ad agenti o responsabili nazionali.
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