ConvenzioneTitolo IV

Art. 57

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori condizioni, i competenti servizi della Comunità e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonché dello stato materiale delle opere realizzate. Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione, se ciò è giustificato dalla loro natura, importanza o difficoltà di attuazione. 2. Le competenti Istituzioni della Comunità e degli Stati ACP interessati adottano, ciascuna per ciò che la riguarda, le misure che la valutazione rivela essere necessarie. Ai fini dell'applicazione dell' la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-57

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