Convenzione›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo è di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunità può, a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi.
2. Via via che sono pronti, questi dossier vengono presentati alla Comunità dai beneficiari di cui all', paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all', paragrafo 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-52