Convenzione›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) gli Stati ACP;
b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi;
c) gli organismi misti creati dalla Comunità e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale.
2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati:
a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo;
b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni;
c) imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP ai sensi dell';
d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi;
e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-49