ConvenzioneTitolo IV

Art. 49

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi; c) gli organismi misti creati dalla Comunità e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale. 2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati: a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo; b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni; c) imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP ai sensi dell'; d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi; e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo