Art. 49
ConvenzioneTitolo IV

Art. 49

53 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi; c) gli organismi misti creati dalla Comunità e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale. 2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati: a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo; b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni; c) imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP ai sensi dell'; d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi; e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-49