Convenzione›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, più modi di finanziamento.
2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunità può assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.
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