ConvenzioneTitolo IV

Art. 44

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, più modi di finanziamento. 2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunità può assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo