Convenzione›Titolo V
Art. 62
In vigore dal 27 feb 1976
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Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordare, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.
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