Art. 50
ConvenzioneTitolo IV

Art. 50

54 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Comunità e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunità. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalità di cui agli -57. 2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, è possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli -58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-50