Convenzione

Art. 5

In vigore dal 27 feb 1976
. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunità ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunità ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo