Convenzione
Art. 5
In vigore dal 27 feb 1976
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Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunità ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunità ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri.
Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.
Storico versioni
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