Convenzione

Art. 8

In vigore dal 27 feb 1976
. Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-8

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