Art. 8
Convenzione

Art. 8

7 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-8