Convenzione

Art. 13

In vigore dal 27 feb 1976
. Le azioni di promozione commerciale di cui all' riguardano in particolare: a) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese; b) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale; c) la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali; d) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione; e) l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di marketing; f) la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunità e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo