Convenzione
Art. 13
In vigore dal 27 feb 1976
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Le azioni di promozione commerciale di cui all' riguardano in particolare:
a) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese;
b) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale;
c) la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali;
d) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione;
e) l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di marketing;
f) la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunità e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.
Storico versioni
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