Convenzione
Art. 10
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficoltà che rischiano di alterare un settore d'attività in una regione della Comunità, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri.
2. Nell'applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le Parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.
Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-10