Convenzione

Art. 6

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalità, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficoltà, relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri. Le istituzioni competenti della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo