Convenzione
Art. 6
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalità, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.
2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficoltà, relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri.
Le istituzioni competenti della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.
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