Convenzione

Art. 7

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Tenuto conto delle attuali necessità del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuli ad assumere per la durata dell'applicazione della presente Convenzione, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunità ha assunto, in virtù del presente capitolo, riguardo all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita. b) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o più Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-7

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