Convenzione

Art. 2

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, e il trattamento loro riservato non può essere più favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d'effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell' del Trattato, o - soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica, agricola comune, sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni: i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relativo all'importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita. b) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente Convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest'ultima. Tuttavia, se la Comunità, nel periodo di applicazione della presente Convenzione, - sottopone uno o più prodotti a un'organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva d'adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso si applica il paragrafo 2, lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso la Comunità s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-2

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