Convenzione
Art. 4
In vigore dal 27 feb 1976
.
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela, della proprietà industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire nè un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata del commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-4