Convenzione

Art. 3

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunità informa gli Stati ACP allorchè vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti. 3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunità e gli Stati ACP interessati.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo