Convenzione
Art. 3
In vigore dal 27 feb 1976
.
1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro.
2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), primo trattino.
La Comunità informa gli Stati ACP allorchè vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti.
3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunità e gli Stati ACP interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-3