Convenzione
Art. 9
In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 1.
2. Il Consiglio dei ministri può adottare qualsiasi modificazione del Protocollo n. 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna Parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-9